Requisiti e modalità richiesti per ottenere la patente digitale: il riepilogo per imprese edili e lavoratori autonomi nei cantieri
Scatta oggi la patente a crediti in edilizia o patente a punti. Il nuovo sistema digitale di qualificazione è un requisito obbligatorio sia per le imprese edili sia per i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, compresi quelli stranieri. Non riguarda infatti solo le aziende italiane, ma si estende pure alle imprese europee ed extraeuropee, purché presentino documentazione equivalente valida.
Il settore delle costruzioni coinvolge numerosi professionisti, tra cui edili, pittori, piastrellisti, elettricisti e molti altri artigiani. La patente, quindi, non si limita alle imprese edili in senso stretto, ma riguarda chiunque lavori attivamente nei cantieri, escludendo chi fornisce soltanto materiali o servizi di natura intellettuale. L’obiettivo della sua introduzione è valorizzare la qualificazione professionale e garantire una maggiore sicurezza nei cantieri edili.
La prima fase di applicazione è dunque avviata. Come comunicato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la ricezione delle domande di rilascio della patente è iniziata a mezzanotte sulla piattaforma dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), secondo le indicazioni della circolare INL 23 settembre 2024 n. 4. Già da subito sono state acquisite 160.593 autocertificazioni tramite PEC. Alle ore 15 di oggi, il portale dei servizi aveva emesso 5.582 patenti, con altre 1.328 salvate in bozza e 24.565 autocertificazioni ricevute. Insomma, tutto procede con i tempi previsti, senza congestione del portale o altri impedimenti.
Per offrire un supporto aggiuntivo a chi sta compilando la domanda per la patente digitale, ecco un breve riepilogo delle principali istruzioni per richiederla. In più, per ulteriori informazioni, clicca qui e leggi l’intervista a Nico Favale, formatore qualificato ed esperto in sicurezza sul lavoro.
Prima fase: due opzioni in campo per operare in cantiere
Da oggi si può lavorare in cantiere solo se si è in possesso della patente a crediti. Tuttavia, per chi non riuscisse a richiederla immediatamente, è prevista una dichiarazione di autocertificazione. Queste pertanto le due opzioni possibili:
– presentare la domanda tramite il portale dei servizi dell’Ispettorato nazionale del lavoro (link)
– compilare e presentare una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, tramite PEC, concernente il possesso dei requisiti (secondo l’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81), laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’autocertificazione è valida fino al prossimo 31 ottobre. Se entro il mese non si inoltrerà la richiesta della patente, a partire 1° novembre non sarà consentito operare nei cantieri.
Chi deve presentare la domanda
La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri, anche se con sede Ue o extra Ue.
Chi non deve presentare la domanda
Le eccezioni riguardano:
– operatori che effettuano mere forniture in cantiere o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio architetti, ingegneri, geometri)
– operatori in possesso di un documento equivalente di un altro Stato
– imprese con attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III
Come viene inoltrata la richiesta
– tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (il rilascio della patente è automatico)
– può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo (link con istruzioni), anche attraverso un delegato (link con istruzioni)
Dopo la presentazione della domanda, tra richiesta e rilascio della patente, è consentito lo svolgimento delle attività lavorative, eccetto diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato (nel caso abbia già accertato l’assenza dei requisiti da parte del richiedente).
Quali sono i requisiti necessari
Segue l’elenco dei documenti e dei requisiti necessari per la domanda. Ma attenzione, in caso di dichiarazioni non veritiere, la patente verrà revocata.
– Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
– Adempimento degli obblighi formativi (previsti dal D.lgs. n. 81/2008)
– Possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) valido
– Possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) valido
– Possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto
– Designazione Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), se previsto
Attribuzione dei crediti
La dotazione di partenza è di 30 crediti, ma si può arrivare a un massimo di 100 nell’arco di 40 anni. Infatti, oltre a quelli di base, si possono accumulare altri punti:
• fino a 30 crediti per la storicità dell’azienda (fino a 10 crediti al momento del rilascio e fino a 20 crediti dopo il rilascio), secondo le indicazioni del decreto attuativo
• fino a 40 crediti aggiuntivi cumulabili nel tempo per attività, investimenti o formazione (fino a 30 crediti per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, invece fino a 10 crediti per altre azioni/condizioni), secondo le indicazioni del decreto attuativo
Motivi di sospensione
Per un massimo di 12 mesi
La sospensione è obbligatoria se si verificano infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.
Possibile
La sospensione è possibile se si verifica infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.
La patente viene revocata per dichiarazione non veritiera riguardo a uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. A provvedere alla sospensione è l’Ispettorato nazionale del lavoro che verifica, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.
Come recuperare i crediti
L’azienda è sanzionata se non rispetta le normative vigenti sulla salute e sicurezza, il punteggio della patente diminuisce in virtù della gravità delle violazioni e secondo prassi ben precise (nel decreto attuativo e nella circolare esplicativa). La valutazione per il recupero dei crediti è affidata a una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Inl, dell’Inail e delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Condizioni e modalità
Le imprese possono recuperare fino a 15 crediti a due condizioni:
– percorsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere
– investimenti in materia di salute e sicurezza
a cura della redazione