Dal 15 dicembre al via le iscrizioni al sistema elettronico nazionale per una gestione più efficiente e sostenibile
Presto non sarà più indispensabile recarsi in Camera di Commercio per vidimare i registri di carico e scarico o i formulari di identificazione. Infatti, sta per arrivare un’importante svolta verso una gestione semplice, rapida e sostenibile. Il merito è dell’entrata in vigore del Rentri, acronimo di Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
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Il Rentri è gestito direttamente dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell’albo nazionale Gestori ambientali. Introdotto dall’art. 188-bis del decreto legislativo 152/2006, permette di ottenere una maggiore efficienza e una completa digitalizzazione dei dati ambientali, con importanti vantaggi per la Pubblica amministrazione e le imprese.
In sintesi, l’adozione di questo sistema rientra nella strategia nazionale per l’economia circolare, promuovendo una tracciabilità più precisa e digitale dei flussi dei rifiuti. Pertanto, i dati ambientali possono essere acquisiti e monitorati non solo per attività di vigilanza e di controllo, ma anche per le politiche ambientali del ministero.
Le scadenze fondamentali per l’attuazione
– per cominciare, 15 dicembre 2024, primo passo: avvio delle iscrizioni
– successivamente, dal 13 febbraio 2025: entrano in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). In altre parole, i vecchi modelli, utilizzati fino a questa data, non potranno più essere vidimati e utilizzati
Il percorso di digitalizzazione del registro e dei FIR avverrà in modo progressivo. Le scadenze saranno differenziate in base alla tipologia di rifiuti gestiti, alle attività di imprese, enti e numero di dipendenti.
Il calendario delle iscrizioni
15 dicembre 2024 – 13 febbraio 2025
- operatori per recupero e smaltimento di rifiuti
- operatori per trasporto dei rifiuti
- enti/imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (più di 50 dipendenti)
- soggetti delegati (art. 18): associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse – cioè il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- operatori per intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
- consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti
15 giugno 2025 – 14 agosto 2025
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi)
15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026
- enti/imprese produttori di soli rifiuti speciali pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- produttori di rifiuti speciali pericolosi diversi da enti e imprese (a prescindere dal numero di dipendenti)
Iscrizione al Rentri successiva alle tempistiche stabilite (art. 13 del D.M. 59/2023)
Se l’operatore avvia l’attività soggetta all’obbligo di essere iscritta al Rentri oltre le tempistiche (come da art.13, comma 1 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, e da decreto direttoriale n. 97/2023), la procedura è diversa. In tal caso l’iscrizione va effettuata precedentemente alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale (secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 3 del citato decreto).
Iscrizione di operatori con più unità locali e diverse attività
Qualora un operatore (non classificabile come ente o impresa) abbia meno di 50 dipendenti e più unità locali organizzate, come indicato nell’elenco sotto riportato, dovrà rispettare indicazioni specifiche. Segue un breve memo:
Partiamo dalla ripartizione delle unità:
- Unità locale A: trasporto
- Unità locale B: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione
- Unità locale C: trattamento rifiuti
- Unità locale D: produzione di rifiuti
Queste le indicazioni in merito:
Le prime tre unità locali (A, B, C) dovranno iscriversi entro il 13 febbraio 2025. Dunque, l’unità locale D dovrà completare l’iscrizione, entro il 14 agosto 2025, se il numero dei dipendenti va da più di 10 a 50. Invece dovrà farlo entro il 13 febbraio 2026, se il numero dei dipendenti è inferiore o uguale a 10. Inoltre, si precisa che l’unità locale D ha la facoltà di iscriversi volontariamente in anticipo rispetto alla scadenza.
Fase preparatoria: pianificazione strategica
Una preparazione accurata è la chiave del successo nell’internazionalizzazione. Questa fase include la redazione di un approfondito business plan. Esso è necessario per stimare il capitale necessario e il potenziale successo del prodotto, l’acquisizione di personale qualificato, la verifica delle certificazioni necessarie, la pianificazione della rete vendita e dei canali di distribuzione.
Cosa cambia: facciamo il punto
– dunque, i registri di carico e scarico dei rifiuti:
1) dal momento dell’iscrizione, la vidimazione e la tenuta dei nuovi modelli di registro di carico e scarico saranno in modalità digitale
2) fino all’iscrizione, il registro di carico e scarico sarà in formato cartaceo con i nuovi modelli vidimati dalla Camera di commercio
– poi, i FIR_Formulari di identificazione dei rifiuti
1) dal 13 febbraio 2025: la vidimazione dei nuovi modelli FIR cartacei sarà solo digitale
2) dal 13 febbraio 2026: gli iscritti al Rentri produrranno il FIR in formato digitale
Come funziona il sistema?
Introduce un modello di gestione digitale per adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, come l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Di conseguenza, il sistema consente un monitoraggio continuo dei flussi di rifiuti e di materia, integrando le informazioni contenute in tali documenti e verificando ogni codice EER e punto di generazione del rifiuto.
Chi è obbligato all’iscrizione?
Tramite accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, sono obbligati a iscriversi i soggetti indicati nell’art. 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal d.lgs. 213 del 2022. Segue l’elenco:
1. enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
2. produttori di rifiuti pericolosi
3. enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi
4. consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
5. soggetti (in base all’art. 189, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152), con riferimento ai rifiuti non pericolosi
Per chiarezza, nel punto 5 sono ricompresi i trasportatori di rifiuti non pericolosi, gli intermediari di rifiuti non pericolosi, i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, secondo quanto indicato dall’art. 184 del d.lgs. 152/2006 (alle lettere c, d e g) e dalle successive modifiche ed integrazioni.
Nello specifico, ecco la classificazione (art. 184): c) rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, diversi da quelli urbani; d) rifiuti speciali da lavorazioni artigianali, diversi da quelli urbani; g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie.
Sinergia tra Pubblica amministrazione e imprese
Il Rentri facilita la gestione digitale dei rifiuti, ma crea anche un punto di incontro tra transizione ecologica e digitale. Il nuovo approccio genera benefici per tutti gli attori coinvolti: Pubblica amministrazione, enti di controllo e imprese. Le autorità di controllo possono ora prevenire e contrastare più efficacemente la gestione illecita dei rifiuti, grazie alla disponibilità di documenti digitali e dati in tempo reale.
Quali sono i vantaggi del Rentri
- Garantire alla pubblica amministrazione un flusso costante di dati sulla movimentazione dei rifiuti, supportando le politiche ambientali e la pianificazione regionale
- Sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le verifiche attraverso documenti digitali
- Rendere più rapide e semplici gli adempimenti per le imprese, snellendo le procedure e con strumenti digitali di supporto forniti dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica
- Ridurre i tempi di trasmissione dei dati per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi europei di recupero e riciclo
- Gestire in formato digitale milioni di documenti cartacei
Sezioni principali: anagrafica e tracciabilità
Il sistema è strutturato in due sezioni principali. Ciò consente una gestione ottimizzata e digitale di milioni di documenti, riducendo l’uso di carta e migliorando l’efficienza operativa.
- Sezione Anagrafica: contiene i dati dei soggetti iscritti e le relative autorizzazioni, fornendo un quadro chiaro e aggiornato dei gestori
- Sezione Tracciabilità: gestisce sia i dati ambientali sugli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 sia i dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto, dove previsto
Per concludere, il Rentri rappresenta una svolta significativa nella gestione dei rifiuti, eliminando la necessità di recarsi fisicamente in Camera di Commercio per la vidimazione di registri e formulari. Infatti, il nuovo sistema informativo promuove una gestione più semplice, rapida e sostenibile, grazie alla completa digitalizzazione.
L’adozione del Rentri, gestito dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, offre notevoli vantaggi sia per le Pa sia per le imprese, contribuendo a una tracciabilità più precisa e a una maggiore efficienza dei dati ambientali. In tal modo, si facilita il monitoraggio dei flussi di rifiuti, a beneficio delle politiche ambientali nazionali e della transizione ecologica. Con l’avvio delle iscrizioni e l’implementazione delle nuove modalità di gestione, il Registro elettronico non solo migliora il processo di tracciabilità dei rifiuti, ma soprattutto diventa un importante strumento per contrastarne la gestione illecita.
a cura della redazione